Materiali Elastocalorici : Una Rivoluzione Ecologica

Negli ultimi anni, la ricerca di tecnologie più efficienti e sostenibili per la climatizzazione ha subito un’accelerazione significativa. Tra le nuove soluzioni emergenti, i materiali elastocalorici rappresentano una promettente innovazione nel campo del raffreddamento e del riscaldamento.

Questi materiali offrono una valida alternativa ai tradizionali sistemi basati su fluidi refrigeranti, riducendo l’impatto ambientale e migliorando l’efficienza energetica.

  • Cos’è l’effetto elastocalorico?

L’effetto elastocalorico è un fenomeno fisico per cui alcuni materiali quando sottoposti a deformazioni meccaniche (come tensione o compressione) subiscono una variazione di temperatura. Questo effetto è reversibile: quando il materiale ritorna alla sua forma originaria, riprende la temperatura iniziale. Il principio ricorda quello dei sistemi magnetocalorici o termoelettici, ma nei materiali elastocalorici la trasformazione energetica avviene attraverso sollecitazioni meccaniche.

Il processo può essere descritto come segue: un materiale elastocalorico viene deformato meccanicamente, generando calore (riscaldamento). Rilasciando la tensione o la compressione, il materiale ritorna alla sua forma originale, sottraendo calore dall’ambiente (raffreddamento). Questa caratteristica lo rende ideale per applicazioni che richiedono sia raffreddamento che riscaldamento, come la climatizzazione.

  • Vantaggi dei materiali elastocalorici
  1. Efficienza energetica: I materiali elastocalorici offrono una conversione energetica molto efficiente rispetto ai tradizionali compressori a gas utilizzati nei sistemi di climatizzazione. Secondo le ricerche, la loro capacità di scambiare calore attraverso sollecitazioni meccaniche può ridurre notevolmente le perdite energetiche, aumentando l’efficienza complessiva del sistema.
  2. Zero emissioni di gas refrigeranti: Uno dei problemi più critici dei sistemi di raffreddamento convenzionali è l’uso di gas refrigeranti, che sono noti per il loro contributo all’effetto serra e al cambiamento climatico. I materiali elastocalorici non richiedono refrigeranti chimici, eliminando quindi il rischio di emissioni dannose per l’ambiente.
  3. Riduzione del rumore: Poiché il funzionamento dei materiali elastocalorici si basa su sollecitazioni meccaniche piuttosto che su compressori motorizzati, i sistemi di climatizzazione basati su questa tecnologia potrebbero essere più silenziosi rispetto a quelli tradizionali.
  4. Compattezza e leggerezza: I dispositivi basati su materiali elastocalorici potrebbero essere più compatti e leggeri rispetto ai sistemi convenzionali. Questo li rende ideali per applicazioni dove lo spazio e il peso sono limitati, come l’industria automobilistica o quella degli elettrodomestici portatili.
  • Materiali utilizzati

I materiali elastocalorici sono generalmente metalli con proprietà superelastiche, come le leghe a memoria di forma (SMA, Shape Memory Alloys). Tra questi, le leghe di nichel-titanio (Nitinol) sono le più studiate per le applicazioni elastocaloriche. Questi materiali sono in grado di subire grandi deformazioni e recuperare la loro forma originaria quando rilasciati, generando l’effetto elastocalorico.

Oltre al Nitinol, altre leghe e polimeri con proprietà simili sono in fase di studio, con l’obiettivo di trovare soluzioni più economiche e con una maggiore durata operativa.

  • Applicazioni nella climatizzazione

I materiali elastocalorici potrebbero rivoluzionare la climatizzazione degli edifici e dei veicoli. Un sistema elastocalorico potrebbe funzionare attraverso una sequenza di cicli di deformazione e rilascio del materiale, consentendo un controllo efficiente della temperatura sia per il riscaldamento che per il raffreddamento.

Un altro campo di applicazione interessante è quello degli elettrodomestici, come frigoriferi e congelatori, dove la tecnologia elastocalorica potrebbe sostituire i compressori a gas, rendendo gli apparecchi più efficienti e rispettosi dell’ambiente.

  • Sfide tecnologiche

Nonostante i vantaggi promettenti, ci sono ancora delle sfide da superare prima che i materiali elastocalorici possano essere adottati su larga scala:

  1. Durabilità: I materiali elastocalorici devono essere in grado di resistere a numerosi cicli di deformazione senza perdere le loro proprietà. Attualmente, la durata operativa è una delle principali limitazioni per il loro utilizzo commerciale.
  2. Costo: Le leghe di nichel-titanio e altri materiali superelastici possono essere costosi, limitando la possibilità di produzione di massa. La ricerca si sta concentrando su materiali più economici e facili da produrre.
  3. Sviluppo di sistemi meccanici: Il design dei dispositivi elastocalorici richiede lo sviluppo di meccanismi efficienti in grado di applicare e rilasciare la deformazione in modo controllato e ripetibile. Questo implica un lavoro di ingegneria complesso per ottimizzare le prestazioni dei sistemi.
  • Il futuro della climatizzazione elastocalorica

Nonostante le sfide, la climatizzazione elastocalorica rappresenta una soluzione potenzialmente rivoluzionaria per la riduzione dell’impatto ambientale. Con il continuo miglioramento dei materiali e delle tecnologie di produzione, è probabile che nei prossimi anni vedremo i primi prototipi di sistemi di climatizzazione elastocalorici applicati in contesti reali.

La spinta verso soluzioni più ecologiche e sostenibili, in combinazione con l’aumento della domanda globale di raffreddamento e riscaldamento, potrebbe fare dei materiali elastocalorici un pilastro della prossima generazione di tecnologie per la climatizzazione. Se adeguatamente sviluppata, questa tecnologia potrebbe rappresentare un passo fondamentale verso un futuro più verde ed efficiente.

Torna a Studio-Parodi

Pagamenti con lo smartphone: presso lo Studio Parodi è possibile pagare anche con Satispay

Satispay è un’applicazione italiana di mobile payment che consente di effettuare pagamenti tramite smartphone senza l’uso di carte di credito o debito tradizionali. Fondata nel 2013, è diventata popolare grazie alla sua semplicità e al fatto che non richiede l’intermediazione di circuiti come Visa o Mastercard.

Per mettere a disposizione un numero maggiore di pagamenti tracciabili tra cui scegliere abbiamo implementato nel nostro studio la possibilità di pagare anche attraverso l’app Satispay.

Come Funziona Satispay:

  1. Registrazione e Collegamento del Conto Bancario: Per utilizzare Satispay, l’utente deve scaricare l’app (disponibile su iOS e Android), registrarsi e collegare il proprio conto bancario tramite l’inserimento del codice IBAN. Questo passaggio consente all’app di trasferire denaro tra il conto bancario e il conto Satispay.
  2. Scelta del Budget Settimanale: L’utente imposta un budget settimanale, ossia una somma che desidera avere a disposizione su Satispay per effettuare pagamenti. Ogni settimana, Satispay addebita o accredita automaticamente il conto bancario dell’utente per mantenere il saldo sull’app al livello del budget impostato.
  3. Pagamenti: Una volta impostato il budget, l’utente può utilizzare Satispay per effettuare pagamenti in negozi fisici (che accettano Satispay), online o per scambiare denaro con altri utenti dell’app. I pagamenti avvengono scansionando un codice QR, inserendo il numero di telefono del destinatario o selezionando il negozio direttamente dall’app.
  4. Sicurezza: Satispay utilizza vari livelli di sicurezza, tra cui l’autenticazione tramite PIN e l’uso di standard crittografici per proteggere le transazioni.
  5. Servizi Aggiuntivi: Oltre ai pagamenti, Satispay offre servizi aggiuntivi come la possibilità di pagare bollettini, ricaricare il credito telefonico, e fare donazioni a enti di beneficenza.

Satispay è apprezzata per la sua trasparenza: non ci sono costi nascosti e le commissioni per i commercianti sono generalmente più basse rispetto a quelle dei circuiti tradizionali. Inoltre, è una soluzione molto pratica per i piccoli pagamenti quotidiani, come il caffè o la spesa al supermercato.

Torna a Studio-Parodi

Provvedimento del 03/02/2022

Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

 Provvedimento – pdf

Testo coordinato
Provvedimento del 3 febbraio 2022 contenete le modifiche apportate dal provvedimento del 10 giugno 2022 – pdf

Fonte: Agenzia delle Entrate

Faq 17-19/03/2022

Faq del 19 maggio 2022

A seguito dell’introduzione del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, come potranno avvenire le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura)?

Il comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto in sede di conversione del decreto Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022), ha stabilito che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive; a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

In proposito, si rende noto che, in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.

A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Le suddette disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).

Faq del 17 marzo 2022

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?

L’articolo 1, comma 2, del decreto Frodi ha modificato gli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, reintroducendo il divieto di cessione ulteriore alla prima con riferimento al Superbonus, ai Bonus diversi dal Superbonus e ai Bonus anti-COVID (che era stato previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. decreto Sostegni-ter – poi abrogato dal medesimo decreto Frodi), prevedendo, inoltre, la possibilità – a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi) – di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (di seguito soggetti “qualificati”).

Continuano invece a trovare applicazione, non essendo stati modificati dal decreto Frodi, il comma 2 del citato articolo 28, che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e il successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.

Al fine di tutelare l’affidamento dei contribuenti e di evitare disparità di trattamento tra gli stessi, alla luce del combinato disposto delle norme sopra menzionate, si ritiene possibile esercitare le opzioni secondo le modalità di seguito rappresentate:

EventoTipoUlteriori cessioni
Prima cessione o scontoPrima cessione o sconto
comunicati all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022
Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly)
e poi due volte a soggetti “qualificati”
Prima cessione
comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022
Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”
Sconto
comunicato all’Agenzia dal 17 febbraio 2022
Il credito può essere ceduto una volta a chiunque
e poi due volte a soggetti “qualificati”
EventoTipoUlteriori cessioni
Cessioni successive alla prima
Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022
Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly)
e poi due volte a soggetti “qualificati”
Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”

Fonte: Agenzia delle Entrate

Comunicato stampa del 12/11/2021

Pronto il nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Il nuovo modello, approvato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di oggi, recepisce le modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021.

Roma, 12 novembre 2021

Fonte: Agenzia delle Entrate

Covid-19 – FARE RITORNO AL LUOGO DI LAVORO

La crisi di COVID-19 sta mettendo sotto pressione datori di lavoro e lavoratori, o perché hanno dovuto mettere in atto in tempi molto brevi nuove procedure e pratiche o perché hanno dovuto sospendere lavoro e attività commerciali. La salute e la sicurezza sul lavoro offrono un supporto di tipo pratico per ritornare nel luogo di lavoro: l’applicazione di misure preventive adeguate aiuterà ad assicurare un ritorno sicuro e salubre al lavoro in seguito all’allentamento delle misure di distanziamento sociale e contribuirà anche a tenere a freno la trasmissione di COVID-19.

Aggiornate la vostra valutazione del rischio e prendete misure adeguate
Esattamente come in condizioni di lavoro normali, l’identificazione e la valutazione del rischio sia in ambienti di lavoro fisici che psicosociali rappresentano il punto di partenza per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro con le misure anti-COVID-19. I datori di lavoro hanno l’obbligo di rivedere la valutazione del rischio qualora sia applicata una modifica del processo di lavoro e di tenere in considerazione tutti i rischi, compresi quelli per la salute mentale. Al momento di rivedere la valutazione del rischio, si deve prestare attenzione a eventuali anomalie o situazioni che provochino problemi e al modo in cui queste possano contribuire ad aumentare il grado di resilienza dell’organizzazione nel lungo periodo. Ricordate l’importanza di coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti nella revisione della valutazione del rischio e consultate il vostro fornitore di prevenzione del rischio o di salute sul lavoro nel caso ne disponiate.


L’attuazione di procedure di lavoro sicure per limitare l’esposizione a COVID-19 al lavoro richiede innanzitutto una valutazione del rischio e in seguito l’introduzione della gerarchia dei controlli. Ciò significa mettere in atto misure di controllo per eliminare in primo luogo il rischio e, nel caso ciò non sia possibile, ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori. Iniziate prima con le misure collettive e, se necessario, integratele con misure individuali, come i dispositivi di protezione individuale (DPI). Di seguito sono indicati alcuni esempi di misure di controllo, ma per la loro natura non saranno tutte applicabili a tutti gli ambienti di lavoro o i lavori.


– Per il momento svolgete solo il lavoro essenziale: potrebbe verificarsi la possibilità di posticipare del lavoro a quando il rischio sarà inferiore. Se possibile, fornite i servizi a distanza (via telefono o video) invece che di persona. Assicuratevi che sul luogo di lavoro si trovino solo i lavoratori essenziali al lavoro e riducete al minimo la presenza di terze parti.


– Riducete il più possibile il contatto fisico tra i lavoratori (ad es. durante le riunioni o le pause). Isolate i lavoratori che possono svolgere le proprie attività da soli in sicurezza e che non richiedono attrezzature speciali o macchine impossibili da spostare. Appena possibile, ad esempio, fateli lavorare da soli in un ufficio di riserva, nella sala del personale, in mensa o nella sala di riunione. Se possibile, chiedete ai lavoratori vulnerabili, come le persone anziane o con condizioni croniche (come ipertensione, problemi polmonari e cardiaci, diabete o sottoposte a trattamento oncologico o a qualche altro immunosoppressore) e alle lavoratrici in gravidanza di lavorare da casa. Anche i lavoratori con familiari prossimi ad alto rischio potrebbero dover svolgere il telelavoro.


– Eliminate, e se non è possibile limitate, l’interazione fisica con clienti e tra clienti, ad esempio attraverso le ordinazioni effettuate online o per telefono, la consegna senza contatto o la gestione degli ingressi (evitando al contempo l’affollamento all’esterno) e il distanziamento sociale sia all’interno che all’esterno dei locali.


– Al momento della consegna dei prodotti, organizzate la raccolta o la consegna al di fuori dei locali. Raccomandate ai camionisti di applicare buone norme igieniche all’interno del veicolo e fornite loro gel e salviette disinfettanti adeguati. Gli operatori addetti alle consegne devono essere autorizzati a utilizzare strutture come toilette, caffetterie, cabine spogliatoio e docce, ma con le adeguate precauzioni (ad esempio permettendo un solo utente alla volta e predisponendo pulizie regolari).


– Installate una barriera impermeabile tra i lavoratori, soprattutto se non sono in grado di mantenere due metri di distanza tra loro. Le barriere possono essere apposite o improvvisate utilizzando articoli come fogli di plastica, pareti divisorie, cassetti mobili o unità di magazzinaggio. Si devono evitare oggetti non solidi o che presentano spazi vuoti, come piante in vaso o carrelli, o che creano un rischio ulteriore, ad esempio di inciampo o di caduta oggetti. Se non è possibile l’utilizzo di una barriera, deve essere creato uno spazio aggiuntivo tra i lavoratori, ad esempio accertandosi che ci siano almeno due scrivanie vuote ai lati di ciascuno.


– Se il contatto ravvicinato è inevitabile, mantenetelo inferiore a 15 minuti. Riducete il contatto tra parti diverse dell’azienda all’inizio e alla fine di ogni turno. Organizzate i tempi riservati alle pause per i pasti in modo da ridurre il numero di persone che condividono la caffetteria, la sala del personale o la cucina. Accertatevi che nei bagni e nelle cabine spogliatoio sia presente un solo lavoratore alla volta. Posizionate un cartello sulla porta principale che indichi quando una delle toilette è occupata per assicurarvi che entri solo una persona alla volta. Organizzate i turni tenendo in considerazione le attività di pulizia e di igienizzazione.


– Fornite acqua e sapone o un igienizzante mani adeguato in punti comodi e raccomandate ai lavoratori di lavarsi le mani spesso. Pulite gli ambienti di frequente, soprattutto i banchi, le maniglie delle porte, gli oggetti di lavoro e altre superfici che le persone toccano spesso e, se possibile, assicurate una buona ventilazione.


– Evitate di sovraccaricare il personale addetto alle pulizie con l’adozione di misure adeguate, ad esempio assegnando mansioni a personale aggiuntivo e chiedendo ai lavoratori di lasciare il proprio spazio di lavoro pulito. Fornite ai lavoratori fazzoletti e cestini rivestiti di un sacco di plastica per permetterne lo svuotamento senza entrare in contatto con il contenuto.


– Se avete individuato un rischio di infezione nonostante l’applicazione di tutte le misure di sicurezza attuabili, fornite allora tutti i DPI necessari. È importante offrire formazione ai lavoratori sul corretto uso dei DPI, assicurandosi che seguano le indicazioni disponibili sull’uso di mascherine e guanti.


– Appendete all’ingresso del luogo di lavoro e in altre aree visibili cartelloni che invitino a rimanere a casa se si è malati, le norme da seguire in caso di tosse e starnuti, e le indicazioni per l’igiene delle mani.


– Agevolate l’uso di mezzi di trasporto individuale invece che collettivo, ad esempio rendendo disponibile un parcheggio auto o un luogo in cui lasciare le biciclette in sicurezza e promuovete il raggiungimento del luogo di lavoro a piedi, se possibile.


– All’occorrenza, mettete in atto politiche sui permessi flessibili e sul lavoro a distanza per limitare la presenza nel luogo di lavoro.

Buona informazione
La quantità di informazioni legate a COVID-19 può essere sproporzionata e può essere difficile distinguere le informazioni affidabili e accurate da quelle vaghe e fuorvianti. Verificate sempre che le fonti originali delle informazioni siano qualificate e consolidate. Fonti di informazione ufficiali su COVID-19 includono:
• Organizzazione mondiale della sanità
• Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
• Commissione europea
• Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
Con l’allentamento delle misure di distanziamento sociale possono essere pubblicate informazioni specifiche per particolari industrie, comunità o gruppi di persone ed essere aggiornate di frequente. I ministeri della Sanità e del lavoro del vostro paese avranno tutte le informazioni del caso e potranno fornire link a fonti più specializzate.
Settori e occupazioni
Chi svolge un lavoro a contatto fisico con molte altre persone presenta il rischio maggiore di contrarre COVID-19. A esclusione di chi lavora nell’assistenza sanitaria, nell’assistenza domiciliare e in residenze, i lavoratori essenziali più a rischio includono, ad esempio, chi è occupato nell’approvvigionamento alimentare e vendita al dettaglio di alimenti, nella raccolta dei rifiuti, nei servizi pubblici, nelle forze di polizia e di sicurezza e nel trasporto pubblico.
Così come alcuni paesi hanno imposto limitazioni di lavoro in alcuni settori prima di altri, solitamente sospendendo per prime le attività scolastiche, di svago e ricreative e per ultime il settore industriale ed edilizio, il ritorno al lavoro in seguito all’allentamento delle misure può seguire uno scaglionamento simile, ma in ordine inverso. Orientamenti specifici per settore correlati a COVID-19 sono disponibili in diversi paesi e a seguire ne è elencata una selezione. Per ulteriori esempi, consultate i siti web di EU-OSHA e della vostra autorità nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Fonte: EASA

GUIDA PDF